STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “SICOMORO”
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE – ONLUS
Art. 1
COSTITUZIONE
L’associazione denominata “Sicomoro” , organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS, più avanti chiamata per brevità associazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi dell’art. 10 e segg. del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.
Tutti gli associati sono vincolati all’osservanza del presente statuto, il quale è interpretato nel rispetto della Costituzione italiana e della legislazione vigente, secondo le norme di interpretazione dei contratti ed in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di cui all’art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.
Art. 2
PRINCIPI ISPIRATORI
Lo spirito e la prassi dell’associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione italiana quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale.
L’associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto sociale o regolamento, perseguono scopi analoghi; obbligo di impiegare gli eventuali utili e o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale; democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività e gratuità delle cariche associative; esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono in modo personale e spontaneo la propria attività animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.
Art. 3
SEDE E ZONA DI ATTIVITÀ
L’associazione ha attualmente la propria sede legale in Via Romani 185, c.a.p. 80048, Sant’Anastasia (NA). La sede può essere trasferita con semplice delibera dell’Assemblea dei soci. Inoltre su delibera del Consiglio Direttivo l’associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nella stessa città ed anche in altre città del territorio italiano. Tutte le riunioni delle Assemblee e, se previsti, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori Contabili, ecc., possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.
Art. 4
DURATA
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 5
FINALITÀ
L’associazione, in conformità a quanto disposto nell’atto costitutivo, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale in favore di persone particolarmente bisognose, attraverso lo svolgimento di attività di assistenza materiale e morale che le sottragga alla marginalità e si attiva per il riconoscimento dei loro inviolabili diritti, diffondendo i valori della solidarietà.
Art. 6
ATTIVITÀ SVOLTE
Per perseguire le finalità enunciate nell’articolo precedente, l’associazione svolge le attività nei settori elencati nella norma di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e in particolar modo nell’ambito dell’assistenza sociale e sociosanitaria.
Si precisa inoltre che le cessioni di beni e le prestazioni dei servizi relative alle attività statutarie sono dirette esclusivamente ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nonché a componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.
In particolare, l’associazione si propone di realizzare e gestire case sociali, case famiglia, centri diurni, comunità alloggio, gruppi appartamento, centri antiviolenza, centri di assistenza domiciliare e mense per i più disagiati, attraverso l’accoglienza, l’assistenza, la promozione e l’inclusione sociale dell’ospite nel massimo rispetto della centralità della persona e della sua dignità, favorendo il sostegno umano, morale e spirituale in un clima familiare.
Inoltre l’associazione si propone di favorire l’istruzione attraverso attività di sostegno e formazione, dirette ad arrecare benefici a soggetti predeterminati, versanti in specifiche condizioni di bisogno (cfr. art. 10, comma 2 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle suindicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali e/o accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Ad ogni modo l’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata sempre nell’ambito degli scopi statutari, oppure può associarsi con altre istituzioni, federazioni, associazioni.
L’associazione, essendo qualificata ai sensi del D.Lgs. 460/1997 quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, provvede a comunicare alla Direzione Generale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente per territorio la propria iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di ONLUS.
Art. 7
VOLONTARI
Nello svolgimento delle proprie attività l’associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato.
L’attività dei volontari è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.
I volontari avranno diritto solo ed esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea dei soci.
Art. 8
DIPENDENTI
L’associazione di volontariato può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento nei limiti previsti dal D.Lgs. 460/1997, oppure qualora l’assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
I rapporti tra l’associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da apposito regolamento adottato dall’associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.
Art. 9
COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO
L’associazione per soddisfare specifiche esigenze può giovarsi dell’operato di collaboratori di lavoro autonomo.
I rapporti tra l’associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da apposito regolamento adottato dall’associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.
Art. 10
SOCI
Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti (maggiore età e specchiata moralità), si riconoscono nello statuto ed intendono prestare personalmente la propria collaborazione nell’organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.
A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell’associazione e degli eventuali regolamenti interni.
La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall’associazione, deve contenere la dichiarazione dell’aspirante socio di condividere le finalità dell’associazione, di accettare, senza alcuna riserva, lo statuto e gli eventuali regolamenti interni nonché, presa visione dell’informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riserva quindi di accettare o meno tale richiesta, deliberando in merito con espressa motivazione.
L’iscrizione all’associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l’iscrizione dei nuovi soci nel registro degli aderenti all’associazione. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull’ammissione di nuovi soci è ammesso appello all’Assemblea Generale dei soci entro 30 (trenta) giorni.
L’accoglimento od il rigetto della domanda di adesione all’associazione da parte dell’aspirante socio deve essere comunicata per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all’interessato entro 7 (sette) giorni lavorativi. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all’associazione.
In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi 3 (tre) giorni, dovrà versare al Tesoriere dell’associazione la quota annuale di iscrizione, il quale rilascerà al socio la relativa ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all’associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati “soci ordinari”; coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo ed il presente statuto dell’associazione sono denominati “soci fondatori”; coloro (persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici e privati: in quest’ultimo caso l’adesione è di un solo rappresentante designato direttamente dall’ente) che effettuano versamenti cospicui in favore dell’associazione sono detti “soci benemeriti” ed infine coloro nei cui confronti vengono erogati i servizi prestati dall’associazione sono detti “soci beneficiari”. Tutte queste quattro categorie di soggetti rappresentano gli aderenti dell’associazione. L’Assemblea può inoltre nominare, su proposta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente, “soci onorari” ovvero persone che abbiano acquisito particolari meriti nell’ambito delle attività collegate ai fini dell’associazione stessa e che, a differenza delle altre suddette categorie di soci, non sono invece tenuti al versamento della quota annuale.
Art. 11
DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’associazione ed il loro comportamento sia verso gli altri soci, che all’esterno dell’associazione, deve essere sempre improntato all’assoluta correttezza e buona fede. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno altresì diritto di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali e di estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi forniti dalla stessa. In Assemblea possono esercitare il diritto di voto, direttamente o per delega, i soli soci maggiorenni che abbiano rinnovato la tessera almeno 7 (sette) giorni prima dello svolgimento della stessa e che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 14. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 12
OBBLIGHI DEI SOCI
I soci devono:
– rispettare il presente statuto, nonché gli eventuali regolamenti interni e tutte le deliberazioni prese dagli organi sociali nella loro interezza;
– tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’associazione;
– svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
– eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcun scopo di lucro;
– contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell’organizzazione;
– pagare la quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea Generale dei soci, ad eccezione di quelli onorari.
Art. 13
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per:
– decesso;
– impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
– inattività prolungata totale negli ultimi 6 (sei) mesi con conseguente radiazione del socio senza alcun rimborso della quota sociale annua di iscrizione;
– mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi 2 (due) anni dalla data di scadenza prevista. In tal caso il socio moroso è automaticamente espulso, radiato dall’associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel “Libro dei Soci”;
– rinuncia volontaria, con effetto immediato, a decorrere dall’avvenuta comunicazione per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente dell’Assemblea Generale dei soci, il quale a sua volta provvederà ad informarne il Consiglio Direttivo, che delibererà in merito;
– espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.
Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.
Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all’interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.
Art. 14
RICORSO DEL SOCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE
Qualora ricorrano gravi motivi il socio può essere escluso dall’associazione con delibera del Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni dell’esclusione.
L’esclusione ha effetto decorso un mese dalla notifica del provvedimento del Consiglio Direttivo.
Contro ogni provvedimento di esclusione il socio può ricorrere al Presidente dell’Assemblea entro 30 (trenta) giorni e sul ricorso del socio decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci sia ordinaria, che straordinaria, successiva alla radiazione.
L’efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’organo adito. Il mancato ricorso avverso la deliberazione pronunciata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di espulsione comporta l’accettazione da parte del socio escluso della suddetta decisione.
Art. 15
GLI ORGANI SOCIALI
Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:
1) l’Assemblea Generale degli iscritti (indispensabile);
2) il Consiglio Direttivo (facoltativo);
3) il Presidente (indispensabile);
4) il Vice-Presidente (facoltativo);
5) il Segretario (facoltativo);
6) il Tesoriere (facoltativo);
Altri organi se previsti:
7) Collegio dei Revisori Contabili (facoltativo);
8) Collegio dei Probiviri (facoltativo).
Tutti gli organi sociali (il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori Contabili, il Collegio dei Probiviri, ecc.), esclusa l’Assemblea Generale degli iscritti, sono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell’associazione. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci, con la sola eccezione del Segretario o del Tesoriere nell’ambito del Consiglio Direttivo, nonché di quelli facenti parte del Collegio dei Revisori Contabili e del Collegio dei Probiviri.
Gli organi sociali ed i Collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.
Tutte le cariche sociali sono effettuate a titolo di gratuità, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 16
L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI
A) COMPOSIZIONE
L’Assemblea Generale degli iscritti regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all’associazione che alla data di convocazione siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.
L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti, che assenti e sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.
B) PRESIDENZA
È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.
Il Presidente nomina a sua volta un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell’associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel Registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente o del Segretario presso la sede dell’associazione e può essere consultato da ciascun socio che ha diritto di estrarne copia.
C) CONVOCAZIONE
L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce, almeno una volta l’anno, entro il giorno 30 del mese di aprile, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente oppure ogni qualvolta ne faccia espressa richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
L’Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Presidente o persona dallo stesso a ciò delegata, lo ritenga necessario, oppure qualora ne faccia espressa richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
La convocazione dell’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l’affissione dell’avviso scritto nell’apposita bacheca posta presso la sede sociale dell’associazione oppure inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l’avviso per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la riunione, oppure anche a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica. L’Assemblea dei soci, stante la mancanza di apposita regolamentazione ad hoc prevista dalla legislazione vigente, può prevedere ulteriori modalità di convocazione, qualora il numero degli associati diventi tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
L’avviso di convocazione deve contenere:
1) la data, l’ora e la sede della prima e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea dei soci (convocazione quest’ultima che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);
2) un elenco per l’eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
3) l’ordine del giorno.
D) COSTITUZIONE
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica in proprio o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera in particolare su:
– la nomina o la sostituzione degli organi sociali e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia qualora ne venga prevista la loro costituzione;
– gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione;
– la redazione, l’approvazione, la modifica o la revoca dei regolamenti interni;
– le modifiche al presente statuto ed all’atto costitutivo ;
– l’approvazione del programma dell’attività da svolgere proposto dal Consiglio Direttivo;
– l’individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell’associazione e senza alcun fine di lucro;
– il ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
– l’approvazione od il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale oppure inviandolo individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, per lettera raccomandata o consegnato a mano, oppure anche a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la riunione, onde consentire un’eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
– l’approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale oppure inviandolo individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, per lettera raccomandata o consegnato a mano, oppure anche a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la riunione, onde consentire un’eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
– l’approvazione delle relazioni annuali da presentare al Consiglio Direttivo;
– la determinazione dei limiti del rimborso spese sostenute dagli amministratori dell’associazione e dai membri degli eventuali Collegio dei Revisori Contabili e Collegio Arbitrale (o Collegio dei Probiviri);
– l’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o capitale nel corso della durata dell’associazione;
– la determinazione dell’ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
– l’eventuale scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
– l’eventuale messa in liquidazione dell’associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;
– l’eventuale proroga della durata dell’associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea sulle questioni poste all’ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.
È richiesto invece il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci per le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione.
Tali delibere avvengono a scrutinio palese per alzata di mano, salvo diversa richiesta da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un voto e sono ammesse massimo tre deleghe scritte per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all’inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità ed a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.
Art. 17
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
A) COSTITUZIONE
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, i Revisori Contabili.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell’organo è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.
Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore Contabile e/o di Probiviro (se previsto). All’atto dell’accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.
Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta.
B) CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta al mese, ma anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci (in questo caso, la riunione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta). Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione, nonché anche a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica o mediante affissione dell’avviso nell’apposita bacheca dell’associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno decidendo la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
B) COMPITI
È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.
In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:
– eleggere nella prima riunione, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice-Presidente;
– delegare determinati compiti al Presidente;
– nominare il Segretario e il Tesoriere, che possono anche essere scelti tra persone non componenti il Consiglio Direttivo o tra i non aderenti all’associazione;
– nominare e revocare un preposto nel caso di eventuali attività commerciali marginali: il primo preposto viene nominato direttamente dall’Assemblea ordinaria;
– attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
– eseguire le delibere dell’Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
– redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
– ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
– amministrare l’associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea alla quale risponde direttamente;
– fissare le norme per il funzionamento dell’associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
– promuovere l’attività dell’associazione, autorizzando la spesa;
– sistemare i locali adibiti allo svolgimento delle attività dell’associazione;
– assumere o licenziare il personale dipendente dell’associazione e determinarne i compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
– determinare il compenso dei Revisori Contabili solo se non soci;
– delegare al Presidente oppure ad un comitato esecutivo l’ordinaria amministrazione;
– stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
– convocare l’Assemblea Generale dei soci almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio;
– elaborare il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all’esercizio annuale successivo;
– elaborare il bilancio consuntivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all’esercizio annuale appena trascorso;
– sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell’anno successivo a quello interessato ;
– predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all’Assemblea dei soci;
– proporre all’Assemblea l’accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
– deliberare circa l’ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
– deliberare sulla rinuncia volontaria del socio;
– radiare dal Consiglio Direttivo i membri che siano stati assenti per ben 2 (due) volte consecutive alle riunioni dello stesso;
– radiare i soci che siano stati inattivi negli ultimi 6 (sei) mesi precedenti la convocazione dell’Assemblea, ordinaria o straordinaria che sia ovvero non abbiano provveduto a pagare la quota sociale annua di iscrizione entro 2 (due) anni dalla scadenza;
– nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell’associazione.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 18
IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell’Assemblea Generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l’organizzazione di volontariato.
A) ELEZIONE
È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA
Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale.
L’Assemblea Generale degli iscritti a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.
C) COMPITI
Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l’organizzazione di volontariato. Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che, in caso di necessità e di urgenza, il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.
Il Presidente deve assolvere ai seguenti compiti:
– convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea Generale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo, curandone l’ordinato svolgimento;
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
– sottoscrivere il verbale dell’Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci;
– emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
– verificare l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l’eventuale riforma;
– rappresentare legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ;
– predisporre le linee generali del programma dell’attività dell’associazione, individuando le esigenze dell’organizzazione e dei soci;
– redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
– vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
– eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza liberatoria per esonero o responsabilità;
– deliberare spese in nome e per conto dell’associazione al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria;
– ha la facoltà di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e/o postali;
– deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’Assemblea Generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale;
– in caso di necessità e di urgenza, assumere nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi;
– stipulare convenzioni tra l’associazione ed altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell’Assemblea Generale dei soci che disponga in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.
Art. 19
IL VICE-PRESIDENTE
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera di conferimento dell’incarico.
Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici o enti pubblici e/o privati), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento o per cessazione dalla carica del Presidente.
Art. 20
IL SEGRETARIO
Il Segretario assiste il Presidente. È eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 3 (tre) anni rinnovabili.
Compiti del Segretario sono in particolare:
– l’estensione, la sottoscrizione in calce e l’eventuale custodia di tutti i verbali dell’Assemblea Generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell’associazione;
– la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell’Assemblea Generale dei soci, nonché della validità delle deleghe scritte a parteciparvi, delle quali, si ricorda, non ne è ammessa più di una per la stessa persona;
– la tenuta aggiornata del “Libro dei Soci”;
– la tenuta aggiornata dei registri dell’associazione;
– la riscossione delle entrate in favore dell’associazione ed il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
– l’esame ed il disbrigo della corrispondenza.
Art. 21
Il TESORIERE
È il consigliere al quale spetta il compito di curare la gestione della cassa dell’associazione, tenere, controllare ed aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende e predisporre il bilancio dell’associazione con la relativa rela-zione contabile.
Art. 22
IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
L’Assemblea Generale dei soci, qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio dei Revisori Contabili formato da un numero di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all’associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.
La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile e successiva alla nomina dei membri sostituti. I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio.
All’atto dell’accettazione della carica i Revisori Contabili devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 – 2399 c.c.
Il compenso ai membri del Collegio, solo se non soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.
La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori Contabili esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i Revisori Contabili e precisamente le norme di cui agli artt. 2403 e segg. del codice civile.
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.
In particolare i compiti principali del Collegio dei Revisori Contabili sono i seguenti:
– partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e se previsto del Comitato Esecutivo, senza esercitare alcun diritto di voto;
– in caso di necessità convocare l’Assemblea qualora il Consiglio Direttivo non possa farlo ovvero in caso di dimissioni del suo Presidente;
– verificare e controllare la legittimità dell’operato del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
– controllare l’amministrazione dell’associazione e l’operato della stessa, vigilando sull’osservanza della legge e dello statuto sociale;
– verificare la corretta gestione dell’associazione sul piano economico-finanziario;
– verificare periodicamente la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri;
– verificare il bilancio preventivo e consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
– esprimere il proprio parere di regolarità sul bilancio preventivo e consuntivo, nonché sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione all’Assemblea;
– redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti all’associazione e trascritta nell’apposito Registro dei Revisori Contabili;
– indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale.
Art. 23
CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti degli organi sociali per lo svolgimento dei loro incarichi nell’interesse dell’associazione. Le cariche sociali hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate.
Art. 24
ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate della associazione sono costituite da:
– contributi ordinari dei soci: quota sociale annua di iscrizione;
– contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all’associazione;
– contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– contributi di organismi internazionali;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– rendite patrimoniali;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un’apposita voce del bilancio dell’associazione e sono accettate dall’Assemblea Generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato n. 266/1991;
– proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
– ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge n. 266/1991.
Ogni operazione finanziaria è disposta solo ed esclusivamente a firma del Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, a firma del Vice-Presidente.
Art. 25
QUOTA SOCIALE
La quota sociale annua di iscrizione all’associazione è determinata dall’Assemblea Generale dei soci. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa ed in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell’associazione.
I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea Generale degli iscritti, non sono né elettori, né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell’organizzazione di volontariato.
Art. 26
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
– beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest’ultimi possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati ;
– eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
– avanzi netti di gestione;
– donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall’Assemblea Generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione per i fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità a quanto previsto nello statuto sociale e nell’atto costitutivo e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato n. 266/1991.
Art. 27
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all’Assemblea Generale dei soci la relazione, nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso.
Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori Contabili almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all’Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del codice civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e devono essere depositati presso la sede dell’organizzazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell’Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione. L’associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS che, per statuto sociale o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’organizzazione di volontariato ha, altresì, l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.
Art. 28
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra l’associazione ed i soci, nonché tra i soci medesimi inerenti all’interpretazione, all’esecuzione ed alla validità del presente statuto, saranno devolute alla competenza e decisione di un Collegio Arbitrale (composto da tre membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai due Arbitri così designati od in difetto dal Presidente del Tribunale di Napoli) da nominarsi su richiesta di una delle parti che dovrà darne comunicazione all’altra mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto/equità, procedendo seguendo le norme del codice di procedura civile (arbitrato cd. rituale).
Le decisioni del Collegio Arbitrale saranno definitive e non impugnabili, provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti all’Arbitro sulla scorta delle tariffe professionali che tali prestazioni prevedono.
Art. 29
RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 30
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell’associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti all’associazione.
L’Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
In caso di scioglimento o di cessazione dell’organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno devoluti in beneficenza in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 31
NORME DI FUNZIONAMENTO
Le norme di funzionamento dell’associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea Generale dei soci, devono essere affisse nell’apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell’iscrizione all’organizzazione.
Art. 32
NORME RESIDUALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si rimanda alla decisione dell’Assemblea, ai sensi dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e della legislazione regionale sul volontariato.
Il presente statuto costituisce parte integrante dell’atto costitutivo dell’associazione denominata “Sicomoro” organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS redatto in pari data.
SEDE LEGALE
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